Art. 2.

      1. I soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni di sangue e affetti da talassemia major o intermedia derivante da trasfusione ovvero affetti da talassodrepanocitosi, che usufruiscono dei benefìci di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, per i quali sono in corso contenziosi giudiziali nei confronti del Ministero della salute o nei confronti di aziende sanitarie locali od ospedaliere in qualsiasi stato e grado di giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge, devono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio.
      2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 3.